Per chiarire la posizione del Ministero della Salute e della Agenzia Italiana del Farmaco, bisogna innanzitutto partire dalla legge 123/2005 che raccoglie le norme per la protezione dei soggetti affetti da celiachia. Nell’art. 5 comma 1 la legge richiedeva di indicare con chiarezza, nel foglietto illustrativo del farmaco, se il prodotto potesse essere assunto senza rischio dai soggetti celiaci.
In realtà già dal 1999, la Farmacopea Europea aveva imposto un quantitativo massimo di eccipienti nei farmaci (per esempio eccipienti come l’amido di frumento). Alla luce di quel limite stabilito, il Ministero della Salute nel 2004 (N. F.800.AIC/7558 del 5 Febbraio 2004), seguito nel 2006 dall’Agenzia Italiana del Farmaco, con una nota (Chiarimenti relativi alle norme abrogate” del 29 agosto 2006), si sono espressi riguardo al contenuto di glutine nei farmaci, chiarendo che i celiaci possono tranquillamente assumere tutti i farmaci presenti sul mercato, anche quelli contenenti amido di frumento.